Atto Costitutivo
Statuto S.I.S.S.
(Ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
(Costituzione)
1. È costituita l’Associazione denominata Società Italiana di Sociologia della Salute (S. I. S. S.), con sede legale presso “Istituzione Gianfranco Minguzzi”, Via Sant’Isaia 90, Bologna, da ora in avanti definita “Società”.
Articolo 2
(Finalità)
1. La “Società” persegue le finalità stabilite dal presente Statuto senza fini di lucro e rendendo effettivi nel proprio ordinamento e nel proprio funzionamento i principi di democrazia, partecipazione, trasparenza e decentramento.
2. La “Società” promuove, nell’ambito dei processi di sviluppo e di modificazione del welfare sanitario e sociale, il contributo conoscitivo, metodologico ed operativo della Sociologia della Salute, a livello accademico e professionale, sui temi e problemi che concernono: a) la salute e la malattia nelle loro dimensioni epistemologiche; b) il benessere e la qualità della vita assieme alle diverse culture ed ai diversi comportamenti ed atteggiamenti che li informano; c) l’umanizzazione, la personalizzazione dei servizi sanitari e sociali e la loro valutazione di qualità; d) l’assetto e lo sviluppo dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie e dei servizi sanitari e sociali pubblici e privati; e) il mutamento sociale e le diverse forme d’anomia e di devianza che possono determinare comportamenti di dipendenza e d’abuso, nonché rischi per la salute individuale e collettiva; f) le professioni ed i sistemi sanitari e sociali, valutati anche in modo comparativo nella realtà italiana ed internazionale; g) le disuguaglianze sociali nello stato di salute e nell’accesso alle cure sanitarie ed ai servizi sociali; h) l’evoluzione dei bisogni socio – sanitari a seguito dello sviluppo delle bioscienze e delle biotecnologie; i) la bioetica e la relazione curativa anche con riferimento alle medicine non convenzionali.
3. La “Società” s’impegna a conseguire il più ampio riconoscimento sociale e normativo e la tutela delle attività proprie della professione di Sociologo della Salute, in ambito accademico e in ambito professionale, così come sono indicate e descritte nel presente Statuto, attraverso: a) l’adozione del Codice Deontologico che deve contenere la graduazione delle sanzioni per le violazioni delle relative norme deontologiche ed individua gli Organismi societari, cui è garantita la necessaria autonomia, per l’adozione dei provvedimenti disciplinari, assicurando sotto ogni forma il diritto alla difesa da parte del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, nonché la facoltà di proporre ricorso; b) la certificazione della qualità professionale dei Sociologi della Salute iscritti alla “Società”, vigilando, mediante un proprio Organismo, che le prestazioni professionali fornite siano rispondenti a riconosciuti criteri di qualità in grado di offrire ampie garanzie agli utilizzatori di tali prestazioni; c) l’impulso allo sviluppo della Sociologia della Salute come disciplina nell’ambito della formazione universitaria e non universitaria, con riguardo alla formazione di base e a quella specialistica, dei Sociologi e dei professionisti che operano nel campo socio – sanitario; d) l’obbligo nei confronti di tutti gli iscritti all’aggiornamento professionale costante promosso direttamente dalla “Società” o da altri soggetti riconosciuti, ovvero alla formazione continua attraverso corsi, convegni, seminari ed incontri di studio nel campo della Sociologia della Salute, a carattere universitario e non universitario, inclusi la ricerca e l’insegnamento, il cui assolvimento deve essere formalmente accertato dalla “Società”; e) la tenuta dell’elenco degli iscritti ed il relativo aggiornamento annuale, così come previsto dall’articolo 26, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; f) l’istituzione del Repertorio dei Sociologi della Salute, da pubblicarsi ed aggiornarsi periodicamente anche attraverso il formato web, contenente le informazioni culturali e professionali dei Soci certificati; g) la pubblicazione, anche attraverso il formato web, dello Statuto, del Codice Deontologico e del Bilancio, nonché dei provvedimenti deliberativi relativi alle elezioni degli Organi e degli Organismi e quelli concernenti lo stato e la posizione dei singoli Soci (iscrizione, decadenza, dimissioni, procedimenti disciplinari, ecc.); h) la predisposizione e la promozione di progetti di ricerca scientifica e d’innovazione organizzativa per consentire l’adeguamento dello sviluppo conoscitivo ed operativo degli iscritti; i) la realizzazione di convegni e la creazione di forum scientifici; j) lo scambio culturale fra gli iscritti alla “Società” e, in modo interdisciplinare, con soggetti appartenenti ad altre scienze e discipline (ad esempio: biomediche, psicologiche, socio – antropologiche, storico – filosofiche) nel rispetto delle rispettive peculiarità epistemologiche e metodologiche; k) la produzione e la divulgazione di documenti scientifici e di strumenti, a carattere metodologico e tecnico, rivolti alla ricerca, nonché di archivi e data base informatizzati sui risultati delle ricerche più rilevanti a livello nazionale ed internazionale nel campo della Sociologia della Salute; l) la pubblicazione periodica di una Newsletter elettronica e/o cartacea relativa alle attività della “Società” sui temi e problemi indicati nel precedente comma 2); m) lo sviluppo d’iniziative volte a promuovere e coordinare il contributo della Sociologia della Salute nella programmazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari e sociali, assieme al loro monitoraggio e valutazione di qualità; n) la costituzione di rapporti di scambio culturale e di collaborazione progettuale con Associazioni che operano nel campo socio – sanitario, sia a livello nazionale sia internazionale, i cui scopi siano funzionali al perseguimento delle finalità della “Società”; o) la realizzazione e l’aggiornamento di un sito web quale strumento indispensabile per far conoscere la “Società” e le sue attività e per favorire i contatti con gli iscritti e non iscritti; p) la realizzazione di una piattaforma informatica certificata che consenta l’esercizio a distanza del diritto di voto da parte dei Soci Ordinari ed altre attività d’interesse della “Società”; q) la promozione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per conseguire le finalità della “Società” ai sensi del presente Statuto.
Articolo 3
(Professione e attività del Sociologo della Salute)
1. Il Sociologo della Salute utilizza gli strumenti e le tecniche che costituiscono il patrimonio teorico, epistemologico, metodologico ed operativo proprio delle discipline sociologiche per analizzare e valutare le forme ed i modi attraverso cui, in un determinato tempo ed ambiente sociale, si definiscono i temi e i problemi indicati nel precedente articolo 2, comma 2.
2. Gli ambiti privilegiati d’attività che qualificano la professione di Sociologo della Salute sono: a) le relazioni e i fattori individuali e collettivi che concorrono a produrre salute/malattia, ovvero producono agio/disagio, inclusione/esclusione sociale, conformità/devianza, che promuovono benessere e qualità della vita nei diversi contesti ambientali, nei gruppi, nelle organizzazioni/istituzioni e in ambito familiare anche attraverso lo svolgimento di attività di mediazione; b) i sistemi comunicativi e relazionali, i modelli organizzativi, i processi di programmazione, gestione e valutazione nell’ambito della ‘rete’ degli attori sociali del welfare e dei servizi socio – sanitari; c) il sistema delle relazioni sociali che concorrono a produrre salute/malattia e che promuovono benessere e qualità della vita, attraverso il rapporto fra ‘rete’ degli attori sociali del welfare, servizi socio – sanitari, organizzazioni/istituzioni, gruppi, cittadini e territorio.
3. La professione di Sociologo della Salute si svolge attraverso lo studio, la ricerca, la consulenza, la progettazione, l’indagine sugli orientamenti dell’opinione pubblica, sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della “Società” complessivamente intesa ovvero nei confronti di suoi segmenti, nonché mediante lo studio dei modelli organizzativi e l’intervento, con gli strumenti dell’analisi e della pratica sociologica, sui fenomeni, sui processi, sulle istituzioni sanitarie e sociali, sulle formazioni e sui gruppi anche mediante l’individuazione degli obiettivi e dei processi decisionali e la loro valutazione.
4. La professione di Sociologo della Salute include le attività di ricerca, di sperimentazione, di pianificazione, di programmazione, di progettazione, d’organizzazione, di valutazione, di formazione, di didattica, di consulenza e di mediazione, senza pregiudizio di quanto può formare oggetto dell’attività professionale d’altre categorie a norma di leggi e di regolamenti.
5. Nello svolgimento dei propri compiti, nell’esercizio dei doveri e nell’assunzione delle relative responsabilità, nonché nei rapporti professionali e scientifici con i colleghi e con professionisti di altre discipline, i Soci si attengono a quanto espressamente indicato dal Codice Deontologico.
6. Possono essere istituite Aree Tematiche per promuovere e coordinare le attività scientifiche, tecniche e culturali della “Società” e per valorizzare i diversi profili culturali ed operativi che compongono la professione di Sociologo della Salute, nell’ambito dei temi e problemi indicati nell’articolo 2, comma 2. Il Consiglio Direttivo provvede in tal senso con propri atti che individuano anche i Coordinatori Scientifici delle singole Aree Tematiche.
Articolo 4
(Soci)
1. L’iscrizione alla “Società” è consentita ai Sociologi accademici e professionali che hanno conseguito specifici titoli universitari e professionali nel campo della Sociologia della Salute, ovvero hanno ottenuto un livello adeguato di formazione universitaria e non universitaria, di ricerca e d’insegnamento, rispetto alle attività tipiche del Sociologo della Salute, così come sono indicate nel presente Statuto.
2. I Soci della “Società” sono di tre tipi: Ordinario, Aggregato e Sostenitore. Non è consentito cumulare più qualifiche di Socio nella stessa persona.
3. La qualifica di Socio Ordinario è conferita dal Consiglio Direttivo sulla base della domanda presentata da parte dell’interessato previo accertamento, da parte del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale, del possesso di uno dei seguenti requisiti: a) Laurea triennale e qualifica accademica di “dottore” (primo ciclo dell’istruzione universitaria) appartenente alla classe 36/L “Scienze sociologiche”, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; b) Laurea triennale e qualifica accademica di “dottore” (primo ciclo dell’istruzione universitaria) appartenente alla classe 40/L “Sociologia”, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; c) Diploma di Laurea Specialistica e qualifica accademica di “dottore magistrale” (secondo ciclo dell’istruzione universitaria) appartenente alla classe 89/S “Sociologia”, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; d) Diploma di Laurea Magistrale e qualifica accademica di “dottore magistrale” (secondo ciclo dell’istruzione universitaria) appartenente alla classe 88/M “Sociologia e ricerca sociale”, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; e) Diploma di Laurea e qualifica accademica di “dottore magistrale” (secondo ciclo dell’istruzione universitaria) in “Sociologia” o in “Scienze Politiche ad indirizzo Politico – Sociale”, ai sensi dell’ordinamento universitario previgente al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; f) Dottorato di Ricerca e qualifica accademica di “dottore di ricerca” (terzo ciclo dell’istruzione universitaria) in Settori Scientifici Disciplinari a carattere sociologico, così come sono determinati con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; g) Inquadramento accademico in Settori Scientifici Disciplinari a carattere sociologico.
4. I requisiti di cui al precedente comma 3) devono essere integrati da titoli professionali e da titoli di produzione scientifica e/o da attività didattiche che dimostrino l’esercizio della professione e delle attività di Sociologo della Salute, ovvero di titoli post Laurea e/o post Diplomi di Laurea (Master Universitari di primo e secondo livello, Corsi d’Alta Formazione, Corsi di Specializzazione) e d’attestati di formazione, anche non universitari, nel campo della Sociologia della Salute riconosciuti dal Consiglio Direttivo in base alla proposta del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi 3) e 4) saranno modificati e/o integrati con provvedimento del Consiglio Direttivo, visto il parere conforme espresso dal Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale, per adeguarli all’evoluzione della normativa di riferimento nel corso del tempo.
6. La “Società” può ammettere l’iscrizione, come Soci Ordinari, di figure professionali o accademiche d’alto profilo e di chiara fama nel campo della Sociologia della Salute non in possesso dei normali requisiti previsti dal presente articolo.
7. La qualifica di Socio Aggregato è riconosciuta a Sociologi, accademici e professionali, oppure a studiosi d’altre discipline che sono direttamente impegnati o comunque dimostrano un preciso interesse scientifico e/o professionale nei confronti della Sociologia della Salute.
8. Possono aderire alla “Società”, con la qualifica di Soci Sostenitori, le persone fisiche e giuridiche, gli Enti Pubblici e le associazioni private che, a seguito della relativa domanda, sono interessati alle attività della “Società”, impegnandosi a versare annualmente l’ammontare minimo della quota stabilita.
9. I Soci Aggregati ed i Rappresentanti dei Soci sostenitori non possono ricoprire alcuna carica sociale, fatta eccezione della carica di membro del Collegio Sindacale.
10. I Soci Ordinari, i Soci Aggregati ed i Soci Sostenitori partecipano ai lavori dell’Assemblea con diritto di voto e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
11. All’ammissione di tutti i Soci (Ordinari, Aggregati e Sostenitori) la “Società“ provvede attraverso il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale che valuta i requisiti e il curriculum di ciascun candidato, sulla base dei criteri indicati nel presente Statuto.
12. Il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale trasmette le proprie decisioni al Consiglio Direttivo per l’adozione del provvedimento finale, d’ammissione o di diniego all’ammissione, dei soggetti che ne hanno fatto formale richiesta.
13. Il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale provvede, contestualmente all’atto d’iscrizione, a certificare solo ed esclusivamente i Soci Ordinari.
14. Tutti i Soci hanno l’obbligo di versare le quote d’iscrizione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate, anche in seguito, dall’Assemblea.
15. Tutti i Soci non in regola con il pagamento annuale delle quote non sono ammessi alle attività della “Società” e decadono dai relativi incarichi.
16. L’iscrizione ed il rinnovo annuale dell’iscrizione alla “Società” si considerano effettivi a partire dal momento in cui la “Società” riceve i dati riguardanti l’avente diritto ed incassa il versamento della quota attraverso il Segretario – Tesoriere.
17. Tutti i Soci assumono gli obblighi previsti dallo Statuto e s’impegnano a perseguire le finalità della “Società” attenendosi, in particolare, alle norme del Codice Deontologico.
18. La qualifica di Socio si perde a seguito di dimissioni o per morosità o per esclusione.
19. Le dimissioni da Socio devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui le dimissioni sono state presentate.
20. Il Codice Deontologico adottato dalla “Società” prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, da valutarsi da parte del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale.
21. In ogni fase del procedimento disciplinare è previsto ed assicurato il diritto di difesa nei confronti del Socio coinvolto nello stesso.
22. È escluso dalla “Società” il Socio che presenta dichiarazioni non veritiere, svolge attività in contrasto con gli scopi sociali, compie dichiarazioni o dà vita a comportamenti incompatibili con la lettera e la ratio dello Statuto, oppure si è reso colpevole d’indegnità o violi in modo grave le norme del Codice Deontologico.
23. L’esclusione dalla “Società”, ai sensi del precedente comma 23), avviene con provvedimento del Consiglio Direttivo che dà effettività alla pronuncia del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale nei confronti del Socio a cui è stata comminata la relativa sanzione disciplinare.
24. La perdita della qualifica di Socio comporta per i Soci Ordinari la cancellazione dal Repertorio dei Sociologi della Salute certificati.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 5
(Organi ed Organismi della “Società”)
1. Sono Organi della “Società”: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente e Vice Presidente; d) il Collegio Sindacale, se nominato.
2. Sono Organismi della “Società”: a) il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale; b) le Sezioni ed i Referenti Territoriali; c) le Sezioni Tematiche ed i Coordinatori Scientifici; d) l’Ufficio del Segretario – Tesoriere.
Articolo 6
(Funzionamento della “Società”)
1. Il funzionamento della “Società”, degli Organi deliberativi e degli Organismi, nonché il conferimento delle cariche sociali avviene su base democratica ed in modo da assicurare in modo paritario la rappresentatività dei Soci accademici e dei Soci professionali.
2. Gli Organi hanno il potere e la facoltà, secondo le relative attribuzioni, di esprimere anche nei confronti dei terzi la volontà della “Società”.
3. Gli Organi e gli Organismi della “Società” possono dotarsi, se ritenuto necessario e/o opportuno, di Regolamenti attuativi dello Statuto, per consentire il proprio funzionamento e/o per disciplinare le modalità di svolgimento dei compiti e dei procedimenti che rientrano nel proprio ambito di competenza, nonché per adeguare le regole societarie alla normativa in vigore nel corso del tempo. I Regolamenti, fatto salvo quello dell’Assemblea, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.
4. È interesse prioritario della “Società” promuovere ogni azione necessaria ed opportuna per prevenire, regolare e risolvere situazioni di conflitto d’interessi e d’incompatibilità.
5. Tutti gli incarichi hanno una durata specifica, sono sottoposti al principio di rotazione e sono posti limiti espressi alla loro reiterazione.
6. L’assetto organizzativo della “Società” garantisce la massima trasparenza delle modalità con cui le decisioni sono assunte e consente di individuare con chiarezza le specifiche responsabilità dei soggetti decisori, anche attraverso il decentramento funzionale per macro aree regionali.
Articolo 7
(Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Ordinari, Sostenitori e Aggregati, tutti con diritto di voto.
2. All’Assemblea compete: a) approvare lo Statuto e le sue eventuali integrazioni e/o modificazioni; b) approvare il Codice Deontologico e le sue successive integrazioni e/o modificazioni; c) eleggere nel proprio ambito i membri del Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a sette e non superiore a quindici, nonché i membri supplenti; d) eleggere i membri del Collegio Sindacale; e) approvare annualmente il Bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo; f) approvare annualmente il programma di attività dalla “Società” predisposto dal Consiglio Direttivo; g) discutere e deliberare a maggioranza assoluta su ogni questione proposta dal Presidente, oppure, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o da chi svolge temporaneamente le funzioni di Presidente, nonché su istanza di uno o più Soci; h) approvare gli eventuali Regolamenti per il funzionamento interno proposti dal Consiglio Direttivo; i) approvare la quota annuale d’iscrizione nei confronti di tutti i Soci, a seguito del relativo provvedimento proposto dal Consiglio Direttivo; j) approvare lo scioglimento della “Società”.
3. L’Assemblea ha la potestà di provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale decaduti o dimessisi prima della fine del relativo mandato.
4. È facoltà dell’Assemblea integrare il Consiglio Direttivo nel corso del mandato mediante l’elezione di nuovi membri fino al raggiungimento del numero massimo previsto.
5. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
6. Le decisioni, le deliberazioni e ogni espressione della volontà dell’Assemblea sono assunte a maggioranza assoluta degli iscritti partecipanti alla seduta della stessa aventi diritto di voto.
7. L’approvazione dello Statuto e d’ogni sua eventuale modificazione o integrazione è efficace se all’Assemblea sono presenti almeno i tre quarti dei Soci e se si esprime favorevolmente almeno la maggioranza dei Soci presenti.
8. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in sessione ordinaria dal Consiglio Direttivo e ogni altra volta sia ritenuto necessario in sessione straordinaria.
9. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea a seguito di domanda specifica e motivata da parte di almeno un quinto dei Soci Ordinari e Sostenitori.
10. La convocazione formale dell’Assemblea, corredata dell’ordine del giorno, è trasmessa, almeno venti giorni prima del giorno fissato, a tutti i Soci attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta informatica certificata.
11. Ciascun Socio Sostenitore è rappresentato in Assemblea da un unico membro, costituito dal suo legale rappresentante oppure da un delegato dello stesso nel caso si tratti d’Enti Pubblici, persone giuridiche o altri soggetti collettivi. Le designazioni e le revoche devono essere indirizzate al Presidente della “Società”.
12. Tutti i Soci partecipano all’Assemblea con il loro voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio, indipendentemente dalla sua qualifica, mediante specifica delega.
13. Ogni Socio partecipante all’Assemblea non può esprimere complessivamente più di quattro voti.
Articolo 8
(Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo, composto dai soli Soci Ordinari nei limiti numerici fissati dall’Assemblea, dura in carica tre esercizi.
2. È consentita la rielezione dei suoi membri per non più di tre mandati consecutivi.
3. È garantita l’effettiva rappresentanza della parte professionale e della parte accademica prevedendo che l’elezione dei rispettivi membri non superi il 50% (cinquanta per cento) della rappresentanza complessiva.
4. Nel caso di decadenza anticipata, ovvero di dimissioni di singoli membri, gli stessi possono essere sostituiti, in prima istanza, dai membri supplenti in precedenza eletti dall’Assemblea e, in seconda istanza, mediante elezione di nuovi membri da parte dell’Assemblea. Tali membri decadono allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.
5. Al Consiglio Direttivo compete: a) eleggere nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente; b) istituire le Sezioni Territoriali e nominare i loro Referenti; c) nominare i tre membri del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale; d) nominare nel proprio ambito il Segretario – Tesoriere, costituendo il relativo Ufficio; e) riconoscere ed istituire le Aree Tematiche a carattere scientifico, tecnico e culturale, nell’ambito di quanto indicato dall’articolo 2, comma 2, nominando i Coordinatori Scientifici delle stesse; f) definire annualmente il programma di attività della “Società” da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, riservandosi in ogni caso la facoltà di compiere precisazioni, modifiche e/o integrazioni durante il corso dell’anno che devono essere comunicate ai Soci; g) deliberare in merito alle questioni e alle iniziative da realizzare a seguito della proposta del Presidente, del Vice Presidente oppure d’altri membri del Consiglio Direttivo o dei Coordinatori delle Aree Tematiche; h) istituire, pubblicare ed aggiornare periodicamente il Repertorio dei Sociologi della Salute certificati di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera f), nonché deliberare in merito alle proposte del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale concernenti quanto previsto al successivo articolo 12, comma 7, lettere f), g), h), i), e j; i) deliberare in merito alla concessione di patrocinio a specifiche iniziative di interesse della “Società”; j) predisporre annualmente il Bilancio preventivo e quello consuntivo da proporre all’approvazione dell’Assemblea; k) convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria; l) definire l’importo delle quote d’iscrizione nei confronti di tutti i Soci da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea; m) fissare i criteri per i rimborsi spese e l’ammontare di eventuali emolumenti relativi a componenti gli Organi e gli Organismi della “Società”; n) deliberare l’affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni o protocolli d’intesa con soggetti esterni, nonché l’acquisto di beni, l’affidamento di servizi e ogni altra spesa relativa al funzionamento della “Società”; o) deliberare l’accettazione di donazioni e lasciti; p) proporre all’Assemblea l’adozione di Regolamenti su specifiche materie; q) dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale e dall’arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la “Società”.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso d’impedimento, dal Vice Presidente, oppure, in terza istanza, dal Socio Ordinario eletto con il maggior numero di voti.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare se vi è la maggioranza assoluta dei suoi membri.
8. Su invito del Presidente o di almeno due membri, possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo altri Soci, anche Aggregati e Sostenitori, ovvero soggetti esterni, chiamati in ragione delle loro competenze in merito a specifiche questioni o iniziative, senza diritto di voto.
Articolo 9
(Presidente e Vice Presidente)
1. Il Presidente e il Vice Presidente della “Società” sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, durano in carica tre esercizi e rappresentano distintamente una delle due parti, accademica e professionale, della “Società”.
2. Nel caso di decadenza o di dimissioni, Presidente e Vice Presidente sono sostituiti dal Consiglio Direttivo attraverso nuove elezioni. I nuovi eletti decadono allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è il legale rappresentante pro tempore della “Società” ed ha la responsabilità di: a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; convocare materialmente l’Assemblea previamente convocata dal Consiglio Direttivo; presiedere l’assemblea; b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; c) dare impulso alla vita della “Società” attraverso proposte ed iniziative che devono essere comunicate preventivamente al Consiglio Direttivo oppure dallo stesso ratificate nella prima seduta utile; d) sovrintendere alle attività della “Società” assicurando l’unitarietà d’indirizzo nel conseguimento dei fini statutari; e) compiere tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie per l’attività della “Società”, di concerto con il Segretario – Tesoriere e con ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile; f) presentare annualmente la relazione dell’attività svolta dalla “Società” all’Assemblea.
4. In caso d’assenza o d’impedimento del Presidente, oppure per sua delega, le funzioni sono assunte e svolte dal Vice Presidente. È facoltà del Presidente delegare l’esecuzione di specifiche attività, compiti e progetti ad altri membri del Consiglio Direttivo che riferiscono al Presidente e allo stesso Consiglio Direttivo.
Articolo 10
(Collegio Sindacale)
1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra soggetti che hanno maturato particolari competenze in materia economica e contabile, oltre due supplenti per i casi di assenza o impedimento dei membri effettivi.
2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e, in ogni caso, non oltre il periodo di mandato del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno il suo Presidente.
4. La carica di Sindaco è incompatibile con altre cariche nell’ambito degli Organi ed Organismi della “Società”.
5. I membri del Collegio Sindacale non possono essere rieletti per oltre tre mandati consecutivi.
6. Al Collegio Sindacale compete: a) controllare la rispondenza del Bilancio consuntivo alle norme di legge; b) accertare la regolare tenuta della contabilità e dell’inventario dei beni; c) presentare annualmente la relazione dell’attività svolta al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
7. In caso di decadenza o di dimissioni, i membri del Collegio Sindacale possono essere sostituiti, in prima istanza, dai membri supplenti e, in seconda istanza, mediante elezione di nuovi membri da parte dell’Assemblea. I nuovi eletti decadono allo scadere del mandato del Collegio Sindacale.
8. Il Collegio Sindacale è convocato dal suo Presidente almeno due volte l’anno e i suoi membri possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.
9. È facoltà del Collegio Sindacale o di ciascun suo membro, anche separatamente, di chiedere al Consiglio Direttivo ogni informazione ritenuta utile per svolgere le funzioni di propria competenza. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere nel modo più esaustivo e motivato alle richieste avanzate dal Collegio Sindacale nel suo insieme o da ciascun suo membro.
Articolo 11
(Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale)
1. Il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci Ordinari, oltre a due supplenti per i casi di assenza o impedimento dei membri effettivi.
2. I membri del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale sono nominati attingendo alla parte professionale e alla parte accademica.
3. Il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale dura in carica tre esercizi e, in ogni caso, non oltre il periodo di mandato del Consiglio Direttivo.
4. I membri del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale non possono essere nominati per oltre tre mandati consecutivi.
5. Il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale elegge al proprio interno il suo Presidente.
6. La carica di membro del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale è incompatibile con altre cariche nell’ambito degli Organi ed Organismi della “Società”.
7. Al Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale, quale Organismo dotato della necessaria autonomia funzionale, competono, le funzioni di: a) provvedere al controllo generale sul rispetto del Codice Deontologico che regola l’esercizio professionale, anche con l’emanazione di note e circolari esplicative ed interpretative in via autonoma o a seguito di richiesta di uno o più soci; b) emanare, su richiesta degli Organi della “Società”, pareri ed interpretazioni autentiche rispetto a questioni che concernono l’applicazione di norme statutarie; c) approfondire particolari situazioni, anche di forte criticità, che possono verificarsi nell’esercizio della professione, esaminare segnalazioni o reclami avanzati da Soci, ovvero da altri soggetti esterni, in merito a problemi di correttezza deontologica; d) ricercare tutte le forme possibili di mediazione fra le parti per risolvere il conflitto in via conciliativa; e) ascoltare le parti coinvolte in ricorsi di tipo non formale relativi ad un errore commesso in ambito professionale; f) giudicare sulle comunicazioni di violazioni al Codice Deontologico e comminare le relative sanzioni sulla base della loro gravità; g) proporre al Consiglio Direttivo, alla fine del periodo di carica, eventuali modifiche e innovazioni in relazione all’esperienza maturata e alle nuove prospettive scientifiche e professionali della Sociologia della Salute; h) proporre al Consiglio Direttivo i criteri per l’ammissione alla “Società” come Soci Ordinari, Aggregati e Sostenitori ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del presente Statuto; i) proporre al Consiglio Direttivo i criteri per la valutazione della competenza e della formazione professionale, universitaria e non universitaria; j) esaminare le richieste d’iscrizione dei Soci ordinari al Repertorio dei Sociologi della Salute certificati, comunicando al Consiglio Direttivo i risultati istruttori per l’adozione delle relative decisioni, nonché proporre al Consiglio Direttivo l’inserimento dei Soci ordinari nel Repertorio dei Sociologi della Salute, da aggiornarsi annualmente sulla base della verifica del rispetto da parte dei Soci di cui trattasi dell’obbligo della formazione continua e dell’aggiornamento professionale costante; k) proporre al Consiglio Direttivo l’emanazione di indirizzi ed indicazioni riguardanti le modalità di iscrizione al Repertorio dei Sociologi della Salute; l) fungere, a seguito di richiesta di soggetti terzi, da organo tecnico di valutazione della conformità delle prestazioni professionali rese dal Sociologo della Salute a criteri e standard di qualità; m) presentare una relazione annuale sull’attività svolta al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
8. Il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale valuta e giudica, in conformità alle norme e alle procedure contemplate nel Codice Deontologico, in modo indipendente tutte le parti lese e comunica le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale, dopo l’audizione delle parti, stabilisce se il Socio è incorso in una violazione del Codice Deontologico e di ciò informa le parti lese applicando in modo graduale e proporzionato, secondo la gravità della violazione e con provvedimento motivato, le seguenti sanzioni nei confronti del Socio: a) biasimo da pubblicarsi attraverso gli organi ufficiali della “Società”; b) sospensione del Socio per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno; c) espulsione del Socio.
10. L’intero procedimento istruttorio deve terminarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della violazione che ne costituisce l’avvio.
11. Le decisioni del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale sono assunte a maggioranza e sono comunicate, entro il periodo indicato nel comma precedente, alle parti in causa e al Consiglio Direttivo per la loro esecuzione.
12. Nel caso sia coinvolto un membro del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale in un procedimento che riguardi la violazione del Codice Deontologico, lo stesso membro è sostituito, nelle more della definizione di detto procedimento, dal primo dei supplenti.
13. Ai fini del presente articolo il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale è convocato dal suo Presidente quando ritenuto necessario e, in ogni caso, almeno due volte l’anno.
Articolo 12
(Segretario – Tesoriere)
1. È istituito l’Ufficio del Segretario – Tesoriere per garantire l’efficiente ed efficace funzionamento della “Società”.
2. Il Segretario – Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino allo scadere del mandato dello stesso.
3. Il Segretario – Tesoriere presiede il proprio Ufficio costituito da Soci o da persone esterne da retribuirsi, se ritenuto opportuno, secondo le forme ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Il Segretario – Tesoriere ha la responsabilità di: a) redigere le deliberazioni ed i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; b) tenere il registro di tutti gli atti della “Società” ed il protocollo generale della corrispondenza; c) predisporre i rendiconti trimestrali e redigere i documenti strumentali alla successiva redazione del Bilancio preventivo e consuntivo; d) assicurare il corretto e trasparente andamento contabile ed amministrativo della “Società”, attraverso l’evidenza delle entrate, comprese quelle derivanti dal tesseramento annuale, delle spese e dei costi sostenuti dalla “Società”.
5. Il Segretario – Tesoriere risponde direttamente della sua opera al Presidente del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
(Sezioni e Referenti territoriali)
1. La “Società” presenta una diffusione in tutto il territorio nazionale ed è articolata in Sezioni Territoriali Regionali od anche in tre Sezioni Territoriali con competenza, rispettivamente, per il nord, il centro, il sud – le isole.
2. Il Referente Territoriale è un Socio Ordinario, dura in carica tre esercizi e, in ogni caso, non oltre il periodo di mandato del Consiglio Direttivo.
3. Le Sezioni territoriali: a) rappresentano la “Società” presso Enti ed Organismi pubblici e privati che insistono nel territorio di competenza; b) sono costituite dai Soci della “Società” che risiedono o sono domiciliati nel territorio di competenza; c) ricevono le richieste d’ammissione e le inoltrano al Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale attraverso il Consiglio Direttivo; d) predispongono il piano annuale delle attività ed il loro consuntivo a fine esercizio; e) promuovono iniziative coerenti con le finalità della “Società”, anche congiuntamente con altre Sezioni Territoriali oppure con Aree Tematiche.
4. Su invito del Presidente, o di suo delegato, i Referenti Territoriali partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per ogni approfondimento ritenuto necessario e/o opportuno senza diritto di voto.
5. Il Referente Territoriale presenta annualmente una relazione sulle attività programmate e svolte all’Assemblea della Sezione Tematica cui appartiene e al Consiglio Direttivo della “Società”.
6. In ragione delle proprie esigenze funzionali d’ordine amministrativo, ogni Sezione Territoriale può dotarsi di un Ufficio cui è preposto un incaricato che risponde direttamente al Referente della Sezione Territoriale.
Articolo 14
(Aree Tematiche e Coordinatori Scientifici)
1. Le Aree Tematiche costituiscono i settori scientifici, tecnici e culturali che consentono lo sviluppo del contributo conoscitivo, metodologico ed operativo della Sociologia della Salute, a livello accademico e professionale, con riferimento ai temi e problemi indicati nell’articolo 2, comma 2.
2. Il Consiglio Direttivo istituisce le Aree Tematiche e nomina i relativi Coordinatori Scientifici fra i Soci Ordinari.
3. Su invito del Presidente, o di suo delegato, i Coordinatori Scientifici partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per ogni approfondimento ritenuto opportuno e/o necessario senza diritto di voto.
4. I Coordinatori Scientifici predispongono annualmente un piano, dove sono indicati gli obiettivi e le principali attività svolte dalle Aree Tematiche da presentarsi al Consiglio Direttivo per la loro approvazione. Al termine d’ogni anno, i Coordinatori Scientifici predispongono la relazione riepilogativa sugli obiettivi conseguiti e sulle attività realizzate da presentare al Consiglio Direttivo.
5. I Coordinatori Scientifici curano la diffusione delle informazioni e delle attività dell’Area Tematica di riferimento sul sito web della “Società” e promuovono forum dedicati e aperti ai diversi contributi.
6. Il Consiglio Direttivo provvede allo scioglimento dell’Area Tematica in caso di inerzia ovvero di mancato conseguimento degli obiettivi.
TITOLO III
NORME SULLE ENTRATE E SUL PATRIMONIO
Articolo 15
(Entrate e patrimonio)
1. Le attività della “Società”, che non ha fini di lucro, sono sostenute mediante le quote sociali, i ricavi provenienti dallo svolgimento delle proprie specifiche attività, dai contributi pubblici e privati, nonché da eventuali donazioni e lasciti.
2. Il patrimonio della “Società” è costituito: a) dalle quote annuali versate dai Soci (Ordinari, Aggregati e Sostenitori), il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo ed è ratificato dall’Assemblea; b) dal ricavato proveniente da specifiche iniziative realizzate dalla “Società”; c) da eventuali donazioni e lasciti, sulla cui accettazione delibera il Consiglio Direttivo; d) da ogni altro bene acquistato o acquisito secondo le forme di legge.
3. I Soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della “Società” e tutte le entrate devono essere impiegate solo ed esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività, la “Società” può avvalersi di strutture ed attrezzature rese disponibili da Enti pubblici e privati.
Articolo 16
(Scioglimento della “Società”)
1. Lo scioglimento della “Società” può essere deliberato solo da una maggioranza qualificata costituita da almeno tre quarti dei Soci Ordinari.
2. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, stabilendone i poteri.
Articolo 17
(Norma transitoria)
1. Nelle more della predisposizione ed approvazione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo provvede con specifici provvedimenti per disciplinare quanto ritenuto opportuno e necessario per consentire il buon andamento della vita associativa.
Articolo 18
(Clausola compromissoria)
1. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci in relazione ad interessi e diritti riconosciuti a favore di questi ultimi nella loro qualità di Soci e/o fra i Soci e la “Società”, nonché tra gli eredi di un Socio defunto e gli altri Soci e/o “Società” connessi all’interpretazione ed all’applicazione dell’atto costitutivo e/o, più in generale all’esercizio dell’attività della “Società”, saranno deferite ad un arbitro unico, che deciderà in via rituale secondo diritto, da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la “Società”, su richiesta della parte più diligente.
2. Saranno deferite all’Arbitro unico con le medesime modalità previste nel precedente comma 1), le controversie che riguardano le pronunce del Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale nei confronti dei Soci cui è stata comminata una delle sanzioni disciplinari indicate nel precedente articolo 11, comma 9.
Articolo 19
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei Regolamenti, si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti leggi e norme della Repubblica Italiana.