Società Italiana di Sociologia della Salute
Codice Deontologico

INTRODUZIONE

Articolo 1

1. La produzione, la diffusione e l’uso del sapere in ambito sociale esigono continuamente riflessioni e decisioni di tipo etico. Le Sociologhe ed i Sociologi della Salute devono essere sempre consapevoli della rilevanza etica del loro agire professionale. Ne deriva l’esigenza di un codice che consente di definire e condividere tutti gli aspetti della professione del Sociologo della Salute che assumono una rilevanza etica.

2. Il Codice Deontologico costituisce l’insieme dei principi e delle regole che ogni Sociologo della Salute deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione; tali principi e tali regole valgono in qualsiasi ambito e ruolo svolga, si tratti di ricerca, consulenza, comunicazione, progettazione, valutazione, insegnamento, praticate in modo autonomo o all’interno d’organizzazioni pubbliche o private.

3. Il complesso dei principi e delle regole del Codice Deontologico costituisce indispensabile strumento sia per una valorizzazione, sia per un controllo delle attività svolte dai Sociologi della Salute fornendo una garanzia per tutti coloro che rivolgono ad essi una domanda di conoscenza e di intervento. L’Associazione denominata, ai sensi dello Statuto, Società Italiana di Sociologia della Salute, da ora in avanti definita “Società”, provvede a dare adeguata pubblicità al presente Codice Deontologico.

LA PROFESSIONE DEL SOCIOLOGO DELLA SALUTE

Articolo 2

1. La “Società”, così come previsto dallo Statuto, promuove, nell’ambito dei processi di sviluppo e di modificazione del welfare sanitario e sociale, il contributo conoscitivo, metodologico ed operativo della Sociologia della Salute, a livello accademico e professionale, sui temi e problemi che concernono:

a) la salute e la malattia nelle loro dimensioni epistemologiche;
b) il benessere e la qualità della vita assieme alle diverse culture ed ai diversi comportamenti ed atteggiamenti che li informano;
c) l’umanizzazione, la personalizzazione dei servizi sanitari e sociali e la loro valutazione di qualità;
d) l’assetto e lo sviluppo dei modelli organizzativi delle aziende sanitarie e dei servizi sanitari e sociali pubblici e privati;
e) il mutamento sociale e le diverse forme d’anomia e di devianza che possono determinare comportamenti di dipendenza e d’abuso, nonché rischi per la salute individuale e collettiva;
f) le professioni ed i sistemi sanitari e sociali, valutati anche in modo comparativo nella realtà italiana ed internazionale;
g) le disuguaglianze sociali nello stato di salute e nell’accesso alle cure sanitarie ed ai servizi sociali;
h) l’evoluzione dei bisogni socio-sanitari a seguito dello sviluppo delle bioscienze e delle biotecnologie;
i) la bioetica e la relazione curativa anche con riferimento alle medicine non convenzionali.

2. Il Sociologo della Salute utilizza gli strumenti e le tecniche che costituiscono il patrimonio teorico, epistemologico, metodologico ed 3 operativo proprio delle discipline sociologiche per analizzare e valutare le forme ed i modi attraverso cui, in un determinato tempo ed ambiente sociale, si definiscono la salute e la malattia, si promuove il benessere sociale e la qualità della vita e si fronteggiano le patologie, le disabilità, il malessere e i rischi per la salute.

3. Gli ambiti privilegiati d’attività che qualificano la professione di Sociologo della Salute sono:

a) le relazioni e i fattori individuali e collettivi che concorrono a produrre salute/malattia, ovvero producono agio/disagio, inclusione/esclusione sociale, conformità/devianza, che promuovono benessere e qualità della vita nei diversi contesti ambientali, nei gruppi, nelle organizzazioni/istituzioni e in ambito familiare anche attraverso lo svolgimento di attività di mediazione;
b) i sistemi comunicativi e relazionali, i modelli organizzativi, i processi di programmazione, gestione e valutazione nell’ambito della ‘rete’ degli attori sociali del welfare e dei servizi socio – sanitari;
c) il sistema delle relazioni sociali che concorrono a produrre salute/malattia e che promuovono benessere e qualità della vita, attraverso il rapporto fra ‘rete’ degli attori sociali del welfare, servizi socio – sanitari, organizzazioni/istituzioni, gruppi, cittadini e territorio.

4. La professione di Sociologo della Salute si svolge attraverso lo studio, la ricerca, la consulenza, la progettazione, l’indagine sugli orientamenti dell’opinione pubblica, sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della società complessivamente intesa ovvero nei confronti di suoi segmenti, nonché mediante lo studio dei modelli organizzativi e l’intervento, con gli strumenti dell’analisi e della pratica sociologica, sui fenomeni, sui processi, sulle istituzioni sanitarie e sociali, sulle formazioni e sui gruppi anche mediante l’individuazione degli obiettivi e dei processi decisionali e la loro valutazione.

5. La professione di Sociologo della Salute include le attività di ricerca, di sperimentazione, di pianificazione, di programmazione, di progettazione, d’organiz-zazione, di valutazione, di formazione, di didattica, di consulenza e di mediazione, senza pregiudizio di quanto 4 può formare oggetto dell’attività professionale d’altre categorie a norma di leggi e di regolamenti.

COMPITI, DOVERI E RESPONSABILITÀ

Articolo 3

1. Compito del Sociologo della Salute è quello di produrre ed utilizzare, con competenza, responsabilità, coscienza ed indipendenza di giudizio, conoscenze fondate su teorie, metodi e tecniche propri della scienza sociologica e della Sociologia della Salute.

2. L’attività professionale del Sociologo della Salute dovrà essere svolta nel rispetto delle persone coinvolte senza soggiacere ad interessi o avvalersi di posizioni di potere, ricercando, tramite il carattere pubblico della sua attività, la maggiore obiettività possibile nell’analisi della realtà sociale in tutti i suoi aspetti.

Articolo 4

1. Il Sociologo della Salute è tenuto ad osservare quanto previsto nel Codice Deontologico e deve dare notizia delle norme che regolano la sua professione.

2. Il Sociologo della Salute deve rifiutare attività che contrastino con le norme del presente codice e con i doveri d’indipendenza, riservatezza, tutela della dignità delle persone.

3. Il Sociologo della Salute, nel suo ruolo di ricercatore, operatore, docente, è portatore di una responsabilità sociale. Le sue raccomandazioni, decisioni, asserzioni, unitamente agli interventi che progetta e gestisce possono influenzare la vita di terzi. Deve essere consapevole di questa situazione e degli obblighi immanenti che potrebbero portare ad un abuso del suo influsso.

Articolo 5

1. Nei confronti dei committenti, pubblici o privati, il Sociologo della Salute accetterà gli incarichi che corrispondano alle sue competenze ed alle sue possibilità di realizzarli senza venir meno ai suoi doveri d’oggettività, indipendenza, veridicità, rispetto per le persone coinvolte nella sua attività.

2. Per l’acquisizione degli incarichi professionali, il Sociologo della Salute potrà legittimamente avvalersi di forme di pubblicità consentite dalle leggi vigenti, favorendo però quelle che facciano leva sui momenti di discussione scientifica pubblica del proprio lavoro, quelle che si sviluppano all’interno dell’associazione professionale, e, infine, quelle legate alla comunicazione tra persone oppure organizzazioni che si siano avvalse del suo lavoro professionale.

3. Il Sociologo della Salute che abbia assunto un incarico professionale deve mantenere fede agli impegni contrattuali, tutelando i legittimi interessi del committente e la riservatezza sulle informazioni di cui verrà a conoscenza.

4. Il Sociologo della Salute non deve accettare incarichi di lavoro finalizzati alla costituzione o all’uso di sistemi di documentazione, se non vi siano garanzie a tutela del cliente, dell’utente e del pubblico.

5. Per lo svolgimento del suo incarico di lavoro, il Sociologo della Salute richiederà un compenso equo, non subordinato ad altra condizione che alla realizzazione del suo intervento professionale. Non può accettare nessuna sovvenzione, contratto o incarico che potrebbe violare i principi di questo codice.

6. Il Sociologo della Salute, interessato ad un progetto, stipula accordi, al momento dell’avvio dello stesso, riguardo all’assegnazione dell’incarico, ai rimborsi delle spese, all’accesso ai dati, ai diritti d’autore, così come agli altri diritti e responsabilità che devono essere accettati da tutti i partecipanti.

Articolo 6

1. Il Sociologo della Salute, nell’esercizio della sua professione, rispetta i diritti, la dignità e il valore intrinseco di tutte le persone, si propone di eliminare i pregiudizi e qualunque forma di discriminazione basata su caratteristiche personali, su appartenenze culturali, sociali e religiose.

Articolo 7

1. Il Sociologo della Salute, nell’esercizio del suo ruolo professionale, deve comunicare la sua identità professionale, spiegare la natura e gli obiettivi della sua attività. Deve esplicitare, secondo lo specifico ambito lavorativo, lo stato delle conoscenze, esperienze, metodi e delle proprie competenze.

2. Le informazioni, relative a singoli, gruppi, organizzazioni, istituzioni, devono essere accolte osservando il principio della volontarietà, evitando che, per qualunque causa, si creino situazioni d’obbligo o di manipolazione.

Articolo 8

1. Il Sociologo della Salute, nella raccolta, utilizzo e divulgazione delle informazioni, connesse alla propria attività professionale, non deve recare pregiudizio a coloro che le forniscono ed a coloro ai quali tali informazioni sono rivolte, salvaguardando il diritto delle persone alla riservatezza e all’anonimato.

2. Il Sociologo della Salute deve essere a conoscenza degli obblighi di riservatezza derivanti dalle norme stabilite dalla legge ed è tenuto ad informare coloro dai quali attinge informazioni confidenziali.

3. Il Sociologo della Salute deve comunicare a coloro che forniscono informazioni riservate l’uso che di esse si intende fare, garantendo comunque la massima protezione e riservatezza anche sulle fonti delle stesse.

4. Il Sociologo della Salute deve chiedere il consenso per l’utilizzo di tecnologie elettroniche nella raccolta e per la diffusione dei dati. A questo scopo devono essere protetti gli archivi d’informazioni ed i dati raccolti, sotto il vincolo del segreto e dell’anonimato.

Articolo 9

1. Il Sociologo della Salute è responsabile dei risultati del proprio lavoro e delle modalità della loro divulgazione. Nel rendere pubblici tali risultati il Sociologo della Salute indicherà le fonti riguardanti studi, teorie, metodologie, strumenti di ricerca ed intervento che ha utilizzato e le collaborazioni di cui ha usufruito, anche in previsione di valutare i risultati della ricerca e dell’intervento e per giudicare i confini della loro validità.

2. Nelle presentazioni, nelle pubblicazioni sociologiche, nelle conclusioni dei risultati delle analisi, ricerche, interventi, i contenuti devono essere esposti in modo appropriato, comprensibile e senza alcuna omissione. In particolare nelle pubblicazioni devono essere indicate le eventuali fonti finanziarie e le condizioni nelle quali si è lavorato.

Articolo 10

1. Il Sociologo della Salute ha il dovere di contribuire allo sviluppo della professione attraverso la ricerca scientifica, il miglioramento continuo del proprio livello professionale attraverso corsi di formazione e aggiornamento, la docenza, nelle sue diverse forme, la diffusione diretta, ove possibile, dei risultati raggiunti, la denunzia delle manipolazioni che egli riscontri nella scelta, nell’uso, nell’interpretazione di dati ed informazioni.

2. Nell’esercizio dell’attività di docenza è dovere del Sociologo della Salute presentare agli studenti le diverse teorie e gli approcci propri della disciplina, così com’è suo dovere rendere chiare le implicazioni deontologiche del lavoro del Sociologo della Salute.

Articolo 11

1. La partecipazione alla “Società” è limitata solo a chi abbia conseguito titoli professionali, nello svolgimento della rispettiva attività, o abbia conseguito una formazione scientifica adeguata rispetto alle attività professionali inerenti alla Sociologia della Salute. La “Società” prevede gli strumenti idonei per garantire un’attività sistematica di valutazione delle competenze dei Soci.

2. Gli appartenenti alla “Società” hanno l’obbligo di procedere all’aggiornamento professionale costante. La “Società” predispone gli strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo.

RAPPORTI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI

Articolo 12

1. I rapporti di lavoro del Sociologo della Salute con professionisti d’altre discipline devono essere improntati ai principi della cooperazione, della valorizzazione, dell’integrazione disciplinare e professionale, garantendo le autonomie e le competenze specifiche di ciascuna area e professionalità.

2. Nell’esercizio della sua professione il Sociologo della Salute ha l’obbligo di rispettare la dignità personale ed il lavoro dei colleghi, ma anche di valorizzare il loro contributo, attraverso la diffusione d’informazioni, conoscenze, strumenti di lavoro, senza violare gli impegni di riservatezza.

Articolo 13

1. Qualora, per lo svolgimento del lavoro, sia necessario l’apporto d’altri Sociologi o di collaboratori, il Sociologo della Salute ha il diritto-dovere che essi siano qualificati e di sua fiducia.

2. Nei confronti dei collaboratori il Sociologo della Salute ha il dovere del rispetto della promozione professionale, dell’equità nei compensi, del riconoscimento del loro contributo nelle pubblicazioni.

Articolo 14

1. Il Sociologo della Salute esprime valutazioni e giudizi professionali solo se basati sulla conoscenza diretta o su dati affidabili.

2. Il Sociologo della Salute non fa dichiarazioni ingannevoli e qualora venga a conoscenza di dichiarazioni ingannevoli, fatte da altri, prende le necessarie iniziative per contestarle.

Articolo 15

1. Il Sociologo della Salute non utilizza le persone da lui dipendenti a proprio vantaggio personale, economico, o professionale e tiene nei loro confronti un atteggiamento rispettoso.

2. Il Sociologo della Salute che, nell’espletamento della professione è chiamato a valutare o a selezionare colleghi o altre figure professionali, deve esprimere il suo giudizio in modo autonomo, indipendente e obiettivo, attenendosi esclusivamente a criteri di formazione scientifica e competenza professionale.

Articolo 16

1. Il Sociologo della Salute provvede al tirocinio e alla supervisione di studenti, tirocinanti e collaboratori che a lui fanno riferimento e prende le misure adeguate affinché essi possano svolgere la loro attività in modo responsabile, competente, eticamente irreprensibile.

2. Il Sociologo della Salute, sotto la propria supervisione, delega alle persone di cui al comma precedente solo quelle responsabilità che possono portare a termine in modo competente, in rapporto alla loro formazione ed esperienza.

Articolo 17

1. Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il Sociologo della Salute stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando a questi stessi principi la propria condotta professionale.

Articolo 18 1. Il Sociologo della Salute contrasta l’esercizio abusivo della professione e segnala al Consiglio Direttivo della “Società” i casi d’abusivismo o d’usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività con questo pertinenti, e non avalla attività ingannevoli o abusive.

VIOLAZIONE DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E SANZIONI

Articolo 19

1. Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, al Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale, quale Organismo dotato della necessaria autonomia funzionale, competono le funzioni di controllo generale sul rispetto del Codice Deontologico che regola l’esercizio professionale.

2. Le decisioni adottate dal Consiglio di Deontologia e per la Certificazione professionale a seguito del procedimento previsto dall’art. 11 dello Statuto devono essere comunicate alle parti in causa e al Consiglio Direttivo per la loro esecuzione.

3. Avverso tali decisioni, entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, tutti gli interessati potranno chiedere la nomina di un arbitro unico che sarà nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la “Società” e che deciderà in base a quanto espressamente previsto nell’art. 18 dello Statuto, entro il termine di giorni 45 dal ricevimento formale di tutta la documentazione necessaria da parte del Consiglio di deontologia e per la certificazione professionale.

4. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, dello Statuto, le controversie che dovessero insorgere tra i Soci in relazione ad interessi e diritti riconosciuti a favore di questi ultimi nella loro qualità di Soci e/o fra i Soci e la “Società”, nonché tra gli eredi di un Socio defunto e gli altri Soci e/o la “Società” connessi all’interpretazione ed all’applicazione dell’atto costitutivo e/o, più in generale all’esercizio dell’attività della società, saranno deferite ad un Arbitro unico, che deciderà in via rituale secondo diritto, da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la “Società”, su richiesta della parte più diligente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

1. I presenti articoli costituiscono l’integrazione delle norme legislative e regolamentari, disciplinanti la professione del Sociologo della Salute e devono essere osservati scrupolosamente e in perfetta buona fede dagli iscritti, sotto comminatoria di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi, secondo la gravità delle infrazioni, abusi e atti comunque lesivi dell’Etica Professionale.

2. Per assicurare lo scopo di cui il comma precedente, il Consiglio di Deontologia e per la Certificazione Professionale provvede ai sensi di legge e in base alle norme dell’ordinamento della professione di Sociologo della salute.

Articolo 21

1. Il presente Codice Deontologico ha valore nei confronti di tutti i Soci della “Società” e potrà essere in seguito integrato e/o modificato per adeguarlo alle leggi o ad altre fonti normative.

2. La Società Italiana di Sociologia della Salute si adopererà affinché il Codice Deontologico assuma la più ampia diffusione, condivisione e quindi costituisca orientamento, garanzia e vincolo nello svolgimento della professione di Sociologo della Salute.

Il Consiglio di Deontologia e Certificazione professionale è composto dai soci:

Annamaria Perino (presidente), Silvia Cervia e Sandra Gallerini.